Divieto uso e commercializzazione sacchi neri
Visto il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia Ambientale” e, in particolare, l’art. 226, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 che prevede: “Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell’allegato F alla parte quarta del presente decreto.” …
Considerato che obiettivo delle pubbliche amministrazioni è quello di raggiungere standard elevati di raccolta differenziata …
- è fatto divieto assoluto per tutte le utenze, sia commerciali sia domestiche, di depositare e esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da non consentire la verifica della conformità del rifiuto ivi gettato alle frazioni merceologiche previste dal calendario di raccolta.
- è fatto divieto assoluto di vendita di sacchi neri o comunque non trasparenti.
La violazione comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative dall’art. 7 bis del d. lgs 267/00 da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli art. 2 del d. l. 2 del 2012 convertito nella l. 28 del 2012 e degli artt. 255 e 256 del d. lgs 252/06.






